Pubblicata il 23 luglio dall’Agenzia delle Entrate la Circolare 9/E relativa al bonus Beni Strumentali 2021 con le novità relative ai Crediti d’Imposta sugli investimenti in Beni Materiali 4.0. e chiarimenti sulle nuove aliquote del bonus che spetta per chi investe in beni strumentali, sui beneficiari e sulle spese ammesse, nonché una disamina dei “nuovi” Super e Iper Ammortamento, modificati nuovamente dalla Legge di Bilancio 2021.

Tra i chiarimenti più importanti, quelli relativi all’ambito temporale di applicazione del nuovo bonus per gli investimenti in beni strumentali, riconosciuto a partire dalla data del 16 novembre 2020 e alle note di coordinamento con la precedente normativa agevolativa.

In questo documento, aggiornato al 23 luglio 2021, ci occuperemo della sezione riguardante i Beni Industria 4.0 e riporteremo le informazioni sotto forma di quesiti come da struttura della nuova circolare.

Le nostre soluzioni di Impianti Industriali Automatici Ddemme rientrano in questa tipologia di investimenti e per ciò che non trattiamo in questo opuscolo, descriviamo tempi e procedure del Credito d’Imposta da tenere in considerazione per investimenti che consentono riscontri immediati in termini di competitività e produttività, nel nostro precedente opuscolo che troverete al link Credito Imposta 2021-2022-2023

A fondo pagina l’opportunità di poter scaricare e stampare il nostro opuscolo con i contenuti di questo articolo  sulla Circolare 9/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.

Buon lavoro e buona lettura.

Ddemme srls

NOVITA’ IN BREVE

  • La Circolare 9/E dell’Agenzia delle Entrate illustra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e ridefinisce il Credito d’Imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali, dall’articolo 1 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178.
  • Le novità riguardano gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2022 e per quelli completati entro il 30 giugno 2023, a condizione che l’ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 e siano stati versati acconti pari almeno al 20% dl costo di acquisto del bene.
  • Il nuovo bonus per i beni strumentali si presenta in continuità con le precedenti norme definite dalla manovra 2020 con la quale il super ed iper ammortamento sono stati trasformati in credito d’imposta.

TEMPISTICHE E QUOTE DEL CREDITO IMPOSTA BENI INDUSTRIA 4.0

TEMPISTICHE E QUOTE DEL CREDITO IMPOSTA BENI INDUSTRIA 4.0

Per quanto riguarda i beni strumentali nuovi  (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232), ammessi all’ex Iper Ammortamento, relativamente alle percentuali di bonus e alla data di investimento, si definisce:

  • per gli investimenti in Beni Materiali 4.0 (Allegato A, legge n. 232 del 2016) effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 o entro il 30.6.2022 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2021, il Credito d’Imposta è pari a:
    • 50%  per investimenti fino a 2,5 milioni euro
    • 30%  per investimenti tra 2,5 e 10 milioni euro
    • 10%  per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni euro
  • per gli investimenti in Beni Materiali 4.0 (Allegato A, legge n. 232 del 2016) effettuati dall’1.1.2022 al 31.12.2022 o entro il 30.6.2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2022, il cCredito d’Imposta è pari a:
    • 40 %  per investimenti fino a 2,5 milioni euro
    • 20 %  per investimenti tra 2,5 e 10 milioni euro
    • 10 %  per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni euro

Di seguito un riepilogo dei chiarimenti tratti dalla Circolare 9/E pubblicata il 23 luglio 2021 dall’Agenzia delle Entrate; le norme sono applicabili sin dal 16 novembre 2020 riguardanti in specifico i Beni Materiali 4.0 

SOGGETTI INTERESSATI

RETI DI IMPRESE

Le reti di imprese possono beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi?

  • La risposta è affermativa per le reti-soggetto
  • La risposta è negativa per le reti-contratto. 
  • L’Agenzia delle Entrate precisa anche che possono usufruire degli incentivi anche le società tra professionisti.

IMPRESE DESTINATARIE DI SANZIONI INTERDITTIVE

Cosa prevede il comma 1052 della Legge di Bilancio 2021 in merito all’esclusione delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive dall’accesso al Credito d’Imposta?

  • Si prevede l’esclusione delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive dall’accesso al Credito d’Imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. 
  • L’agenzia precisa che “per motivi di ordine logico-sistematico”, l’esclusione dal Credito d’Imposta “debba riguardare il medesimo arco temporale interessato dall’applicazione della relativa sanzione interdittiva”.

CONTEMPORANEO ESERCIZIO DI ATTIVITA’ PROFESSIONALE E D’IMPRESA

Un soggetto che esercita come attività principale quella professionale e al contempo come attività secondaria quella di impresa, può beneficiare del Credito d’Imposta per investimenti in Beni Materiali e Immateriali 4.0?

  • La risposta offerta dall’agenzia è affermativa.
  • Solo in relazione agli investimenti effettuati nell’ambito dell’attività imprenditoriale.

INVESTIMENTI

I BENI DAL COSTO UNITARIO NON SUPERIORE A 516,46 EURO

E’ ammissibile il credito d’imposta dei beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro?

  • I beni di costo unitario non superiore a 516,46 sono ammissibili al Credito d’Imposta, indipendentemente dalla scelta effettuata in sede contabile e fiscale dal contribuente di dedurre o di non dedurre l’intero costo del bene nell’esercizio di sostenimento.
  • In quest’ultimo caso si procederà all’ammortamento del bene.

AMBITO TEMPORALE

SOVRAPPOSIZIONE DI DISCIPLINE AGEVOLATIVE

Qual’è il corretto comportamento da adottare nel caso in cui l’effettuazione degli investimenti eleggibili ricada nell’arco temporale in cui il Credito d’Imposta introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 coesista con l’analogo Credito d’Imposta introdotto dalla Legge di Bilancio 2020?

  • la Legge di Bilancio 2021 stabilisce al 16 novembre 2020 la data di decorrenza delle nuove norme riguardanti gli investimenti in beni strumentali.
  • Se alla data del 15 novembre 2020, quindi prima della decorrenza del nuovo Credito d’Imposta, è stato effettuato l’ordine e versato un acconto pari almeno al 20%, all’investimento completato entro il 30 giugno 2021 si applicano le norme previste dalla precedente Legge di Bilancio 2020.
  • Se non ricorrono le suddette condizioni, si applica iL nuovo Credito d’Imposta e le nuove regole previste dalla Legge di Bilancio 2021.

DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

RILEVANZA DELL’IVA

Il costo da assumere come base di calcolo per la determinazione del Credito d’Imposta è comprensivo dell’IVA indetraibile, in tutto o in parte?

  • L’eventuale IVA totalmente indetraibile costituisce una componente del costo e quindi rientra nell’importo agevolato.
  • Invece l’IVA parzialmente indetraibile non rileva “nella misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione e le operazioni esenti”.
  • In quest’ultimo caso l’IVA parzialmente indetraibile è considerata come massa globale che si qualifica come costo generale.

CONTRIBUTI PER L’ACQUISIZIONE DEI BENI AGEVOLATI

Per quanto riguarda i contributi per l’acquisizione dei beni agevolati, il costo deve essere assunto al netto o al lordo di detti contributi?

  • Il costo è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi.

BENI IN LEASING RISCATTATI

E’ corretto calcolare l’ammontare del Credito d’Imposta applicando al costo sostenuto dal locatore per l’acquisto del bene, l’aliquota percentuale prevista a seconda della tipologia di investimento e dell’ambito temporale in cui lo stesso è effettuato?

  • Ai fini della determinazione del Credito d’Imposta spettante al locatario, “non assume alcuna rilevanza il prezzo di riscatto dallo stesso pagato all’atto di esercizio del diritto di opzione”.

UTILIZZO/REQUISITI

ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

Il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori valgono anche per gli esercenti arti e professioni? 

  • La risposta è affermativa.

SPUNTI DI RIFLESSIONE

L’unico modo di fare un ottimo lavoro è amare quello che fai.
Steve Jobs

UTILIZZO

UTILIZZO OLTRE IL TERZO ANNO

E’ possibile continuare a utilizzare il Credito d’Imposta oltre il terzo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione, in caso non si riesca a compensare tutto nel periodo previsto? 

  • Nel caso in cui la quota annuale, o parte di essa, non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale.
  • L’ammontare può essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. 
  • Questo anche oltre il limite del terzo anno.

RITARDO NELL’INTERCONNESSIONE

Il “ritardo” nell’interconnessione produce solo uno slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio, come avveniva nel caso dell’Iperammortamento? Ed in caso affermativo, quali sono le modalità applicative del Credito d’Imposta nel periodo “transitorio”, prima dell’avvenuta interconnessione?

  • La risposta dell’Agenzia è affermativa. 
  • Nel caso in cui il bene entri in funzione, pur senza essere interconnesso, il contribuente può scegliere tra due strade:
    • La prima è iniziare a godere del (minore) Credito d’Imposta per i beni non 4.0 fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione; fatta l’interconnessione, potrà fruirne “in misura piena” decurtando il beneficio delle quote già fruite in precedenza e dividendo il beneficio residuo in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.
    • La seconda strada è invece attendere l’interconnessione e fruire del credito di imposta direttamente “in misura piena”.
  • L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’interconnessione tardiva si ha solo nel caso in cui il rinvio sia dovuto alla necessità di acquisire o di adeguare l’infrastruttura informatica necessaria all’interconnessione e non all’adeguamento delle caratteristiche tecniche del bene.

IMPORTI SUPERIORI A 5.000 EURO

Per i Crediti d’Imposta di importi superiori a 5.000 euro occorre la presentazione della dichiarazione munita del visto di conformità?

  • L’Agenzia risponde negativamente perché si tratta di un credito non direttamente riconducibile alle imposte sui redditi, ma che ha natura strettamente agevolativa.

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA DA PARTE DI UN SOGGETTO DIVERSO DA QUELLO CHE LO HA MATURATO | OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il Credito d’Imposta può essere trasferito in caso di conferimento d’azienda o di ramo d’azienda oppure in caso di altra operazione straordinaria?

  • La risposta è affermativa.
  • Si specifica che in presenza di operazioni straordinarie, caratterizzate dalla veicolazione dell’azienda o di un ramo d’azienda nel cui ambito è rinvenibile il bene agevolato, l’avente causa continuerà a fruire del Credito d’Imposta maturato in capo al dante causa, secondo le regole originariamente determinate in capo a quest’ultimo, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale.

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA DA PARTE DI UN SOGGETTO DIVERSO DA QUELLO CHE LO HA MATURATO | EREDI DELL’IMPRENDITORE

In caso di decesso del beneficiario, titolare di un’impresa individuale, il credito viene trasferito agli eredi, se ne proseguono l’attività? 

  • La risposta è affermativa.
  • La successione per decesso dell’imprenditore individuale “rappresenta una delle fattispecie in presenza delle quali è consentita, a fronte della prosecuzione dell’attività d’impresa, la continuazione della fruizione da parte degli eredi del credito maturato.

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA DA PARTE DI UN SOGGETTO DIVERSO DA QUELLO CHE LO HA MATURATO | PARTECIPANTI DI ENTI TRASPARENTI

È possibile “trasferire” il Credito d’Imposta ai soggetti trasparenti partecipanti all’impresa familiare ovvero alla società di persone? Se sì, come e da quando si potrà utilizzare?

  • L’attribuzione del credito ai soci o ai collaboratori va effettuata in proporzione alle quote di partecipazione agli utili. 
  • Questa attribuzione dovrà risultare dalla dichiarazione dei redditi dell’ente trasparente che indicherà nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito è maturato, l’ammontare spettante, quello eventualmente già utilizzato e quello residuo da riportare nella successiva dichiarazione, al netto dell’ammontare che si intende attribuire ai propri soci o collaboratori.
  • Anche quest’ultimo ammontare è da indicare in apposito rigo nella dichiarazione dei redditi.
  • I soci o i collaboratori, a loro volta, acquisiscono nella propria dichiarazione la quota di credito ad essi assegnata, al fine di utilizzarla in compensazione.

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA DA PARTE DI UN SOGGETTO DIVERSO DA QUELLO CHE LO HA MATURATO | SOCI DI SOCIETA’ COOPERATIVE

Il Credito d’Imposta maturato da una società cooperativa può essere successivamente attribuito ai singoli soci? 

  • La risposta è affermativa laddove vi sia l’imputazione del reddito per trasparenza. In tal caso l’attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura un’ipotesi di cessione del Credito d’Imposta, ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo. 
  • In assenza di opzione per la trasparenza fiscale, le società cooperative, in qualità di soggetti passivi all’Ires, non potranno applicare i principi sopra menzionati e, quindi, imputare ai soci il Credito d’Imposta maturato in capo alle medesime.

CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

VERIFICA DEL CUMULO

I Crediti d’Imposta per l’acquisto di Beni Strumentali 4.0 sono espressamente cumulabili con altre misure di favore (fiscali e non) esistenti sugli stessi costi ammissibili al Credito d’Imposta?

  • La risposta è affermativa me nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto.
  • Occorre calcolare il Credito d’Imposta teoricamente spettante, e sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui medesimi investimenti.
  • Il risultato di tale somma non deve superare il “costo sostenuto” ovverosia l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del Credito di Imposta.
  • Nella sommatoria dei benefici si deve tenere conto anche del beneficio ascrivibile alla non concorrenza del Credito d’Imposta alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP disposta dal penultimo periodo dello stesso comma 1059.

RIDETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

BENI IN LEASING RISCATTATI

E’ corretto calcolare l’ammontare del Credito d’Imposta applicando al costo sostenuto dal locatore per l’acquisto del bene, l’aliquota percentuale prevista a seconda della tipologia di investimento e dell’ambito temporale in cui lo stesso è effettuato?

  • Ai fini della determinazione del credito d’imposta spettante al locatario, “non assume alcuna rilevanza il prezzo di riscatto dallo stesso pagato all’atto di esercizio del diritto di opzione”.

FURTO DEL BENE

Cosa prevede la normativa in caso di furto del bene oggetto di agevolazione?

  • L’Agenzia delle Entrate chiarisce che non ha luogo la rideterminazione dell’agevolazione, “dovendosi dare rilevanza, a tal fine, alla volontarietà della scelta del beneficiario”.

DOCUMENTAZIONE

INDICAZIONE DELLA NORMA AGEVOLATIVA

Qual’è il corretto comportamento da adottare nel caso in cui l’effettuazione degli investimenti eleggibili ricada nell’arco temporale in cui il Credito d’Imposta introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 coesista con l’analogo Credito d’Imposta introdotto dalla Legge di Bilancio 2020?

  • Per gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento, le relative fatture e gli altri documenti di acquisto devono contenere il riferimento alle disposizioni della legge di bilancio 2020 (la 160/2019).
  • Per gli investimenti intrapresi a decorrere dal 16 novembre 2020 – per i quali, vale a dire, alla data del 15 novembre non ci sia stato l’ordinativo e/o il versamento dell’acconto del 20 per cento – le fatture e gli altri documenti di acquisto dei beni ammissibili devono riportare il riferimento alla disciplina agevolativa della legge di bilancio 2021 (la 178/2020). 
  • Qualora nei documenti già emessi non sia stato indicato il corretto riferimento normativo è possibile operare una integrazione – regolarizzazione dei documenti secondo le modalità indicate nella risposta a istanza di interpello n. 438 del 5 ottobre 2020.
    • Nel caso di fatture cartacee, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro.
    • Nel caso di fatture elettroniche ricevute dal venditore tramite Sistema di Interscambio (SdI), è possibile stampare il documento di spesa apponendo sulla copia cartacea la predetta scritta indelebile e conservarlo.

GLI IMPIANTI AUTOMATICI CHE FANNO PARTE DEGLI INVESTIMENTI 4.0